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Tribunale di Bologna > Distacco
Data: 26/02/2001
Giudice: Guidotti
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Varignana / Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e Cassa di Risparmio S.p.A.
DEMANSIONAMENTO A SEGUITO DI REVOCA DEL DISTACCO - ILLEGITTIMITA' - IMPUTABILITA' DEL RAPPORTO IN CAPO AL DISTACCATARIO - ILLEGITTIMITA' DELLA REVOCA E SUA NATURA RITORSIVA - SUSSISTENZA - PERICULUM IN MORA - SUSSISTENZA.


Una dipendente della Cassa di Risparmio, storica d'arte ed esperta nella conservazione dei beni culturali che dal 1976 svolgeva funzioni di Conservatore del patrimonio artistico dell'Istituto di credito, in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 218/1992 (cd. "Legge Amato") che imponeva lo scorporo dell'attività bancaria da un lato e delle attività culturali dall'altro, veniva "distaccata" presso la Fondazione per continuare a svolgere il suo incarico. Dopo un quasi un quarto di secolo nel corso del quale la dipendente si caratterizzava come "protagonista della vita culturale cittadina" (come può leggersi nell'ordinanza in commento) da parte della direzione della Fondazione della Cassa venivano posti in essere una serie di comportamenti tendenti ad esautorala delle sue mansioni, in conseguenza dei quali la medesima si vedeva costretta a ricorrere all'Autorità Giudiziaria con procedimento d'urgenza per una reintegrazione nelle stesse. Per tutta risposta la Cassa di Risparmio S.p.A., che risultava ancora formalmente la datrice di lavoro, nell'imminenza dell'udienza del procedimento sommario (aprile 2000) revocava il distacco presso la Fondazione e con successivo provvedimento disponeva il suo "inserimento presso la funzione Concessione Crediti per ricoprire la mansione di analista fidi, previo apposito percorso formativo di 12 settimane, eventualmente reiterabili in caso di necessità". Concluso il primo procedimento per essere subentrati tali fatti nuovi, la lavoratrice era costretta ad intraprenderne - sempre in via d'urgenza - un secondo, con il quale da un lato rivendicava l'imputazione del suo rapporto alla Fondazione, per cui aveva ininterrottamente lavorato, e dall'altro contestava la illegittimità della revoca del distacco, evidenziandone anche la natura ritorsiva e reattiva; in ogni caso lamentava l'illegittimità del demansionamento chiedendo la reintegrazione in mansioni equivalenti a quelle sue proprie. Il Giudice unico del Lavoro respingeva il ricorso non ravvisando il requisito del danno grave e irreparabile nel fatto che la lavoratrice si trovava in malattia e quindi non avrebbe potuto "lamentare, se non in via ipotetica, la dequalificazione professionale di cui è causa". A seguito di reclamo si pronunciava l'organo collegiale del Tribunale accogliendo il ricorso della lavoratrice e statuendo: 1) che l'assegnazione, da parte della Cassa di Risparmio delle nuove mansioni costituiva un "obiettivo demansionamento, lesivo della professionalità della dott.ssa Varignana" mortificando la personalità della stessa, "spostata da una posizione di riconosciuto prestigio allo svolgimento di mansioni di secondo piano"; 2) che lo stato di malattia non rendeva "meramente virtuale il pericolo di danno che è, al contrario, concreto ed attuale, posto che il danno personale è immediato, derivando dal fatto stesso dello spostamento e dell'adibizione a nuove mansioni, e lo svolgimento di mansioni dequalificanti è comunque imminente, posto l'inevitabile (e prossimo) esaurimento del periodo di comporto"; 3) che la tesi della continuità del rapporto con la Fondazione "nel momento in cui quest'ultima fu costituita (ed al di là della costruzione formale del distacco) appare ampiamente integrare il presupposto del fumus richiesto per l'adozione del provvedimento cautelare"; 4) che il distacco, per essere legittimo, deve avere come presupposto la temporaneità dello stesso e l'interesse a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore del terzo (Cass. 13.6.1995, n. 6657; cfr. anche Cass. 17.3.1998, n. 2880) "interesse di difficile configurazione nella fattispecie" posto che l'immobile del Centro culturale presso cui la lavoratrice aveva svolto i compiti di Conservatore e la collezione d'arte in esso custodite erano stati devoluti in via definitiva alla Fondazione, in coincidenza temporale con il provvedimento di distacco; 5) che - rispetto alla doglianza relativa alla natura ritorsiva del provvedimento che aveva seguito, a brevissima distanza, il deposito di un precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. - "l'ipotesi di una illiceità ex art. 1345 c.c. del provvedimento di revoca, strumentale alla severa emarginazione della dott.ssa Varignana di cui sopra si è detto, non appare, pertanto, priva di apprezzabile fondamento". La vicenda sembrava quindi conclusa definitivamente con pieno successo per la lavoratrice, sennonché la Fondazione anziché ottemperare al provvedimento del magistrato preferiva… licenziarla, per essere venuto meno l'elemento fiduciario!